Il datore di lavoro è responsabile e deve accertarsi che l’ente a cui si rivolge per la formazione abbia i requisiti di soggetto formatore.
I Soggetti formatori ammessi ad erogare formazione per le macchine e attrezzature Accordo 53/2012:
a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
b) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) l’INAIL;
d) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature di cui ai presente accordo oggetto della formazione, anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate;
e) gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra;
f) le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga alla esclusione dall’accreditamento prevista dalla medesima intesa;
g) i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del presente accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto del presente accordo accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
h) i soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
i) gli enti bilaterali, quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera
h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi pariteticiquali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. n. 81/2008 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2008, entrambi istituiti nei settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione;
l) le scuole edili costituite nell’ambito degli organismi paritetici di cui alla lettera i).
Microcosmo (e quindi i centri formativi in franchising- che possiedono istruttori qualificati) grazie agli accreditamenti in varie Regioni ed essendo centro territoriale di diretta emanazione di diversi sindacati che svolgono formazione in diversi settori d’impiego può erogare formazione in base alle lettere “g”, “h” e “d”. Microcosmo è inoltre accreditato presso CNI e autorizzato al rilascio di crediti e Certificato ISO 9001 per la formazione.
PER NON INCORRERE IN SANZIONI, il Datore di lavoro deve avvalersi di Centri Formativi che hanno caratteristiche sopra descritte.